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D.M. 12/12/1997

Art. 8. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita e e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Allegato Vedere Cartografia a Pag. 40 della G.U. Decreto Min. Ambiente 12 dicembre 1997. Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre". pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con il Ministro del tesoro; Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989; Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312 del 14 gennaio 1991; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989; Vista la nota prot. ICDM/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla regione autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre"; Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997; Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata area naturale

marina protetta. Decreta:

Art. 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

Art. 2. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine

--

I) LL) MM) NN) OO) PP) 39(gradi)59'.95 40(gradi)01'.90 39(gradi)50'.00 39(gradi)50'.00 39(gradi)52'.72 39(gradi)54'.05N N N N N N08(gradi)24'.18 08(gradi)14'.00 08(gradi)14'.00 08(gradi)26'.17 08(gradi)29'.37 08(gradi)29'.37E E E E E E

Art. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma; della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis -Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e del ;

d) l'effettuzione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Cabras.

Art. 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naurale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;

d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: nell'isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine

A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42 E

B) 39(gradi)59'.25 N 08(gradi)17'.19 E

C) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)17'.51 E

D) 40(gradi)00'.20 N 08(gradi)18'.40 E

E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 E il tratto di mare "Su Tingiosu", da capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il comune di Riolo; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine

I) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)24'.18 E

L) 39(gradi)58'.92 N 08(gradi)23'.25 E

M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E il tratto di mare "Torre del Sevo", fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine

--

N)

O)

P)

Q)

R)

S)

T) 39(gradi)54'.00 39(gradi)54'.00 39(gradi)53'.85 39(gradi)53'.59 39(gradi)53'.56 39(gradi)53'.68 39(gradi)53'.92 N N N N N N N 08(gradi)24'.02 08(gradi)23'.68 08(gradi)23'.70 08(gradi)23'.92 08(gradi)24'.26 08(gradi)24'.73 08(gradi)24'.73 E E E E E E E il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sudest, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: U1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.20 E

U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E

V) 39(gradi)51'.65 N 08(gradi)25'.52 E

W) 39(gradi)51'.30 N 08(gradi)25'.71 E

X) 39(gradi)51'.11 N 08(gradi)26'.18 E

Y) 39(gradi)51'.47 N 08(gradi)26'.71 E

Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E Z1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.42 E l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio "Il Catalano", per una distanza di metri 1.000. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;

b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee. In tale zona sono, invece, consentiti:

a) le attivita' di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dal l'ente gestore dell'area e naturale marina protetta;

b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;

c) l'approdo nella zona "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore. Zona B di riserva generale, che comprende: la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla localita' "Su Siccu", all'interno del golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di "Su Tingiosu", avendo intercalate due zone di riserva integrale; ascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine

-- AA) 39(gradi)54'.21 N 08(gradi)28'.60 E BB) 39(gradi)53'.73 N 08(gradi)28'.52 E CC) 39(gradi)52'.52 N 08(gradi)26'.95 E

Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E

U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E DD) 39(gradi)52'.22 N 08(gradi)25'.87 E EE) 39(gradi)52'.51 N 08(gradi)25'.88 E

S) 39(gradi)53'.68 N 08(gradi)24'.73 E

O) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)23'.68 E FF) 39(gradi)54'.50 N 08(gradi)23'.38 E GG) 39(gradi)57'.21 N 08(gradi)23'.75 E

M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E nell'isola Mal di Ventre l'area sudorientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine

A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42

H) 39(gradi)58'.55 N 08(gradi)18'.42

G) 39(gradi)58'.95 N 08(gradi)19'.15

F) 39(gradi)59'.51 N 08(gradi)19'.32

E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate:

a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata pre viamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) la navigazione parallelamente alla costa. In tale zona sono, invece, consentite:

a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;

b) la balneazione;

c) le riprese e la fotografia subacquea;

d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta. : il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentite:

a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;

b) le attivita' nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area natu rale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti piu' restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima.

Art. 5. La gestione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma della legge 31 dicembre 1982 n. 979, dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione autonoma Sardegna, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6. All'onere derivante dalle 'spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area natutale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

 

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